CRIMINA: ALCUNE TIPOLOGIE DI REATI ANTICHI E MODERNI
Studiando i
genitivi di colpa e pena, ci è venuto in mente di approfondire
alcuni crimini attraverso una ricerca in campo giuridico. Possiamo
riconoscere varie tipologie di accusa, tra cui alcune ancora molto
attuali:
· ambitus:
(cfr. ambire,
andare intorno). È un termine latino che indicava l'abitudine dei
candidati di passeggiare al Campo Marzio
o
presso il Foro, al tempo della repubblica al fine di sollecitare i
voti degli elettori e farsi, così, propaganda elettorale per le
elezioni alle cariche pubbliche. Comprendeva qualsiasi atto idoneo a
realizzare brogli elettorali: la compera di voti, il voto di scambio,
la corruzione, persino l'organizzazione di feste e banchetti allo
scopo di procurare voti ad un candidato.
E' chiaro che il diritto penale romano mirava a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d’oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l’incitamento alla moralizzazione pubblica provenga ... proprio da feste e banchetti vari, ormai divenuti strumento principe e legale per il procacciamento di voti.
Durante la repubblica, la pena comminata per tale reato fu gradualmente inasprita dalle varie leggi che si susseguirono; ciò evidenzia con chiarezza sia che esso fu considerato con crescente allarme dalla società romana, sia la difficoltà di reprimerlo, sia l'importanza e l'incidenza del medesimo.
Diversamente, la legislazione imperiale, invertendo tale tendenza quale segno di una minore rilevanza attribuita al delictum in esame, portò ad un’attenuazione delle relative pene.
Verso la fine dell’impero di Alessandro Severo la lex Iulia de ambitu già non era più applicata in Roma, dal momento che “la creazione dei magistrati apparteneva oramai alla cura del prìnceps e non al favore del popolo”.
E' chiaro che il diritto penale romano mirava a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d’oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l’incitamento alla moralizzazione pubblica provenga ... proprio da feste e banchetti vari, ormai divenuti strumento principe e legale per il procacciamento di voti.
Durante la repubblica, la pena comminata per tale reato fu gradualmente inasprita dalle varie leggi che si susseguirono; ciò evidenzia con chiarezza sia che esso fu considerato con crescente allarme dalla società romana, sia la difficoltà di reprimerlo, sia l'importanza e l'incidenza del medesimo.
Diversamente, la legislazione imperiale, invertendo tale tendenza quale segno di una minore rilevanza attribuita al delictum in esame, portò ad un’attenuazione delle relative pene.
Verso la fine dell’impero di Alessandro Severo la lex Iulia de ambitu già non era più applicata in Roma, dal momento che “la creazione dei magistrati apparteneva oramai alla cura del prìnceps e non al favore del popolo”.
« Ma
il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la
vendetta sette volte!».
Il Signore impose a Caino un segno, perché
non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato »
· Capitis:
si tratta della pena capitale, la pena di morte.
Il
diritto romano la prevedeva, ma concedeva una speciale garanzia per i
cittadini romani: una condanna a morte emanata in base
all'imperium del
magistrato non poteva essere eseguita senza concedere al condannato
la facoltà di fare appello ai
comizi
centuriati per
il tramite dell'istituto della provocatio
ad populum.
Il
primo Stato al mondo ad abolire legalmente la pena di morte fu
il Granducato
di Toscana il
30 novembre 1786,
grazie anche alle
idee di pensatori come Cesare
Beccaria;
tale giornata è festa regionale in Toscana.
L'Italia l'abolì
definitivamente nel 1948.
Un
altro importante capitolo della storia della pena di morte viene
scritto il 18 dicembre 2007,
quando, dopo una campagna ventennale portata avanti
dall'associazione Nessuno
Tocchi Caino e
dal Partito
Radicale Transnazionale,
da Amnesty
International e
dalla Comunità
di Sant'Egidio,
l'Onu approva
una storica risoluzione su iniziativa italiana per
la moratoria
universale della pena di morte,
ossia per una sospensione internazionale delle pene
capitali.
Al
giorno d'oggi, in
alcuni ordinamenti
giuridici è
prevista per i soli reati più
gravi come l'omicidio e
l'alto
tradimento;
in altri si applica anche ad altri crimini violenti, come la rapina o
lo stupro,
o legati al traffico
di droga;
in alcuni paesi, infine, è prevista per reati d'opinione, come
l'apostasia,
o
per orientamenti e comportamenti sessuali, come l'omosessualità o
l'incesto.
La
pena di morte è stata tuttavia abolita o non è applicata nella
maggioranza
degli stati
del mondo
mentre è ancora in vigore in altri (tra i quali, per esempio,
la Cina,
l'India,
il Giappone e
gli Stati
Uniti).
· Coniurationis:
è il delitto di chi partecipa ad una congiura: si ricordi, ad
esempio, la famosa Catilinae
coniuratio, resa
celebre da Cicerone.
In quell'occasione, Cicerone negò la provocatio ad populum ai
congiurati, che furono condannati a morte, ma poi pagò l'illecito
commesso con l'esilio.
· Furti: nella sistemazione del diritto
romano,
si ha furtum,
qualora
qualcuno tenga nei confronti di una cosa, oggetto, o diritto reale
altrui,
un comportamento doloso, contrario alla volontà del titolare, lesivo
di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro.
Questa è la definizione, famosissima, del giurista romano Paolo:
"Furtum
est contrectatio rei fraudolosa vel ipsius rei vel etiam usus eius
possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere".
Una delle Leggi delle XII Tavole prevedeva la possibilità di
difendersi dai ladri anche ricorrendo alla violenza estrema: “Si
nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto”; “Se
avrà tentato di rubare nottetempo e fu ucciso, l'omicidio sia
considerato legittimo” (Tav.
VIII, 12.).
In
Italia, oggi, l’articolo
52 del Codice penale, che disciplina la materia, afferma il diritto
all’autotutela di un domicilio privato, un negozio o un ufficio,
autorizzando il ricorso a un’arma “legittimamente detenuta”
per difendere “la propria o altrui incolumità” e “i beni
propri o altrui a condizione che il rapinatore non desista e che vi
sia pericolo di aggressione”. Infatti la reazione deve essere legittima ed è importante vi sia proporzionalità tra difesa e offesa.
· Parricidii:
Nel diritto
romano,
si intende più generalmente l'assassinio di genitori o parenti
prossimi, che in epoca monarchica era giudicato dai quaestores
parricidii.
La parola "parricidio" risale a una deliberazione di Numa
Pompilio dove, con la clausola "parricidas esto", reprime
il crimine dell'omicidio di un parente, associando allo stesso reato
l'omicidio di un uomo libero commesso con la volontà (da cui oggi
deriva l'omicidio doloso). La pena stabilita comportava la consegna
di un ariete alla famiglia del defunto.
· Peculatus:
consistente nell’appropriazione,
da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di cose
pubbliche,
sacre
o religiose.
Nell’ambito del peculatus
rientrava anche l’alterazione di monete o documenti pubblici. La
pena prevista era quella, gravissima, dell’esilio.
Nel
Codice Penale italiano,
libro II, Titolo II, Capo I, che tratta dei delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, colpevole di peculato è
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque
la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne
appropria” (art. 314). Invece, il reato di concussione (dal latino tardo concussio «scossa,
eccitamento», dunque
«pressione indebita, estorsione»)
vede quale attore “il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità” (art. 317). L'abuso d'ufficio, infine, è quello compiuto
da
“pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto” (art. 323).
·
Repetundarum:
“estorsione”. Può anche rientrare nel peculatus. Indica il
denaro estorto illegalmente da magistrati romani ai danni di
provinciali, che doveva essere restituito: di norma (ma la pena
poteva variare) nella misura del quadruplo. I
primi casi noti di processi de
repetundis sono
quelli ricordati da Livio per l’anno 171 a.C. e si riferiscono al
comportamento di magistrati romani in Spagna. Il caso più famoso,
però, è quello che coinvolse il governatore romano della Sicilia,
Verre, la cui accusa fu sostenuta da un giovane Cicerone.
„Vae,
puto concacavi me“
Le
ultime parole di Claudio, secondo Seneca, Apocolocyntosis
· Veneficii:
“avvelenamento”. Sono noti i sospetti sorti in seguito alla morte
improvvisa dell'imperatore Claudio, deceduto
dopo
aver mangiato un piatto di funghi letali, della specie Amanita phalloides, il 13 ottobre 54.
Non è difficile pensare che sia stato avvelenato da Agrippina,
anche se era ormai sicura della successione di suo figlio Nerone.
Essa potrebbe aver desiderato vedere il figlio sul trono mentre era
ancora abbastanza giovane per seguire i suoi consigli e le sue
volontà. Morto Claudio, Agrippina e Nerone si preoccuparono di far
sparire anche Britannico,
figlio naturale di Claudio e aspirante al trono; questo evento
testimonia l'implicazione di Agrippina nella morte dell'imperatore.
Roberta Cardascia,
Francesco Dipierro,
III B
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