NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI
Nell'ordine, l'imperatore Giustiniano e il giurista Ulpiano L'espressione latina, creata dal politico e giurista latino Ulpiano (Tiro, 170 d.C. ca. - Roma, 228 d. C.) e raccolta nel Digesto (una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani, realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I ) si fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento. Esistono alcune varianti: “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” o, abbreviata, “Nulla poena sine lege”. Questo fondamentale principio proibisce, in pratica, la possibilità di leggi che, operando retroattivamente , considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma. Già previsto dallo Statuto Albertino del 1848, è oggi sancito anche dall'art. 25 della Costituzione: “Ne...