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NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI

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Nell'ordine, l'imperatore Giustiniano e il giurista Ulpiano L'espressione latina, creata dal politico e giurista latino Ulpiano (Tiro, 170 d.C. ca. - Roma, 228 d. C.) e raccolta nel Digesto (una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani, realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I ) si fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento. Esistono alcune varianti: “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” o, abbreviata, “Nulla poena sine lege”. Questo fondamentale principio proibisce, in pratica, la possibilità di leggi che, operando retroattivamente , considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma. Già previsto dallo Statuto Albertino del 1848, è oggi sancito anche dall'art. 25 della Costituzione: “Ne...

CRIMINA: ALCUNE TIPOLOGIE DI REATI ANTICHI E MODERNI

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Studiando i genitivi di colpa e pena, ci è venuto in mente di approfondire alcuni crimini attraverso una ricerca in campo giuridico. Possiamo riconoscere varie tipologie di accusa, tra cui alcune ancora  molto attuali: ·       ambitus : (cfr. ambire , andare intorno). È un termine latino che indicava l'abitudine dei candidati di passeggiare al Campo Marzio o presso il Foro, al tempo della repubblica al fine di sollecitare i voti degli elettori e farsi, così, propaganda elettorale per le elezioni alle cariche pubbliche. Comprendeva qualsiasi atto idoneo a realizzare brogli elettorali: la compera di voti, il voto di scambio, la corruzione, persino l'organizzazione di feste e banchetti allo scopo di procurare voti ad un candidato. E' chiaro che il diritto penale romano mirava a tutelare quanto più intensamente possibile la genuinità del voto popolare; al giorno d’oggi, accade, invece, sempre più di frequente che l’incitamento alla moralizzazio...

LE LEGGI DELLE DODICI TAVOLE

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A Roma, già intorno alla metà del V sec. a.C., si sviluppano corpi di leggi contenenti regole di diritto pubblico e privato. Nei tempi più antichi, il compito di far prevalere le regole del diritto era affidato alle gentes e alle singole familiae ; in seguito, fu lo Stato a svolgere questa funzione attraverso i pontefici, ma le rivendicazioni dei plebei miravano anche a sottrarre loro l'amministrazione del diritto civile. La plebe ottenne una commissione mista di patrizi e plebei, chiamata Decemviri legibus scribundis , con l'incarico di redigere in forma scritta leggi che valessero per tutti i cittadini. Questo primo codice di leggi scritte fu chiamato “ XII Tabularum Leges ”. Nella foto in alto è ritratta la morte di Virginia,  una fanciulla plebea che il padre preferì uccidere  piuttosto che consegnare al decemviro Appio Claudio Crasso: una delle tante leggende fiorite intorno alla storica vicenda della redazione del primo codice romano di leggi.  Le tavole ori...

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