NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI

Nell'ordine, l'imperatore Giustiniano e il giurista Ulpiano


L'espressione latina, creata dal politico e giurista latino Ulpiano (Tiro, 170 d.C. ca. - Roma, 228 d. C.) e raccolta nel Digesto (una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani, realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I) si fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento.
Esistono alcune varianti: “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” o, abbreviata, “Nulla poena sine lege”.
Questo fondamentale principio proibisce, in pratica, la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.
Già previsto dallo Statuto Albertino del 1848, è oggi sancito anche dall'art. 25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

Francesco Di Pierro,
Roberta Cardascia,
III B







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