NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI
Nell'ordine, l'imperatore Giustiniano e il giurista Ulpiano
L'espressione
latina, creata dal politico e giurista latino Ulpiano (Tiro, 170 d.C.
ca. - Roma, 228 d. C.) e raccolta nel Digesto (una compilazione in
50 libri di frammenti di opere di giuristi
romani, realizzata
su incarico dell'imperatore Giustiniano I)
si
fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato (e di
conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente
che proibisca quel comportamento.
Esistono
alcune varianti: “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
poenali” o, abbreviata, “Nulla poena sine lege”.
Questo
fondamentale principio proibisce, in pratica, la possibilità di
leggi che, operando retroattivamente,
considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui
avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna
norma.
Già
previsto dallo Statuto Albertino del 1848, è oggi sancito anche
dall'art. 25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”.
Francesco
Di Pierro,
Roberta
Cardascia,
III
B
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